Il reverse charge (inversione contabile) è un meccanismo IVA in cui l'imposta è dovuta dal cliente invece che dal fornitore. Introdotto per contrastare le frodi IVA "carosello", si applica in settori specifici stabiliti dalla legge.
Come funziona: il meccanismo
Normalmente: il fornitore addebita IVA → il cliente paga IVA al fornitore → il fornitore versa IVA all'Erario.
Con reverse charge: il fornitore emette fattura senza IVA con dicitura "inversione contabile ex art. 17 DPR 633/72" → il cliente integra la fattura con l'IVA dovuta → il cliente registra IVA sia a debito (vendite) sia a credito (acquisti). L'operazione è fiscalmente neutra per il cliente.
Quando si applica (elenco completo)
Settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)
- Subappalti edili: prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile
- Pulizia edifici, demolizione, installazione impianti, completamento edifici
- Manutenzione straordinaria su edifici (se in subappalto)
Cessioni di beni specifici
- Oro da investimento e materiali preziosi (art. 17, comma 5)
- Rottami metallici ferrosi e non ferrosi
- Fabbricati strumentali (capannoni, uffici, negozi) — cessioni con opzione IVA
- Smartphone, tablet, console, laptop, microprocessori — cessioni B2B sopra 5.000€
Operazioni intra-UE
- Acquisti intra-UE di beni: il compratore italiano integra la fattura del fornitore UE
- Servizi B2B da soggetti UE: il committente italiano autofattura (TD17)
- Servizi B2B da soggetti extra-UE: autofattura (TD17)
Come emettere la fattura in reverse charge
Il fornitore emette fattura:
- Senza IVA (imponibile ma con IVA a zero)
- Con dicitura: "Operazione soggetta al meccanismo dell'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma [X], DPR 633/72"
- Tipo documento nel tracciato XML: regolare (TD01) con natura N6
Il cliente deve:
- Ricevere la fattura
- Integrarla con l'IVA (22%, 10% o 4% a seconda del bene/servizio)
- Registrarla sia nel registro IVA vendite sia nel registro acquisti
- L'effetto netto è zero (IVA a debito = IVA a credito)
Sanzioni per errori
- Mancata applicazione reverse charge (il fornitore addebita IVA quando non dovrebbe): sanzione dal 90% al 180% dell'IVA
- Mancata integrazione (il cliente non registra l'IVA): sanzione 100% dell'IVA non integrata
- Applicazione errata: sanabili con ravvedimento operoso
L'errore più comune: un imbianchino che fattura con IVA al 22% a un'impresa edile in subappalto. Il reverse charge è obbligatorio: l'IVA non andava applicata. Se il cliente paga l'IVA e poi la detrae, l'operazione è comunque irregolare e sanzionabile.
Esempio pratico
Elettricista in subappalto da impresa edile: emette fattura per 10.000€ + "reverse charge art. 17 c.6". L'impresa edile registra: 10.000€ a costi + 2.200€ IVA a debito + 2.200€ IVA a credito = effetto IVA zero.