La pensione di reversibilità è la pensione ai superstiti del lavoratore/pensionato deceduto. Spetta al coniuge, ai figli e — in alcuni casi — ai genitori e fratelli.
Chi ne ha diritto
- Coniuge superstite (anche separato se non per colpa, divorziato con assegno)
- Figli minori
- Figli studenti fino a 26 anni (se universitari) o 21 (se scuola superiore)
- Figli inabili al lavoro: senza limiti di età
- Genitori a carico: in assenza di coniuge e figli
- Fratelli/sorelle inabili a carico: in assenza di tutti gli altri
Quanto spetta
| Superstiti | % sulla pensione del defunto |
|---|---|
| Solo coniuge | 60% |
| Coniuge + 1 figlio | 80% |
| Coniuge + 2+ figli | 100% |
| Solo 1 figlio | 70% |
| Solo 2 figli | 80% |
| 3+ figli | 100% |
| Genitore | 15% ciascuno |
| Fratello/sorella | 15% ciascuno |
Riduzione per redditi propri
Se il coniuge superstite ha redditi propri, la pensione è ridotta:
- Reddito 3-4× trattamento minimo: -25%
- Reddito 4-5× trattamento minimo: -40%
- Reddito oltre 5× trattamento minimo: -50%
Le riduzioni NON si applicano se ci sono figli minori, studenti o inabili.
Come richiederla
- Domanda telematica all'INPS (SPID/CIE/CNS) o tramite patronato
- Documenti: certificato di morte, stato di famiglia, documenti identità superstiti
- Decorre dal 1° del mese successivo al decesso
- Nessun termine di decadenza (ma interessi solo sugli arretrati entro 5 anni)
Il patronato è gratuito e può gestire l'intera pratica. Per situazioni complesse (divorziato con assegno, figli di precedenti matrimoni), serve anche consulenza legale.