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Fiscale e Tributario 20 giugno 2026 · 4 min di lettura

Assegno di mantenimento: è deducibile dalle tasse?

Separazione e divorzio: come funziona la deducibilità dell'assegno al coniuge e il trattamento per i figli.

Assegno di mantenimento: è deducibile dalle tasse?

Una delle domande più frequenti dopo una separazione o un divorzio: l'assegno di mantenimento all'ex coniuge è deducibile dal reddito? La risposta è sì — ma con regole precise che molti contribuenti ignorano, perdendo ogni anno centinaia o migliaia di euro di risparmio fiscale.

Diverso il discorso per il mantenimento dei figli, che non è mai deducibile. Vediamo tutto nel dettaglio.

Assegno al coniuge: deducibile al 100%

L'assegno periodico corrisposto all'ex coniuge (separato legalmente o divorziato) è integralmente deducibile dal reddito complessivo IRPEF di chi lo paga. Questo significa che l'importo viene sottratto dal reddito imponibile prima del calcolo delle tasse.

Condizioni per la deducibilità (art. 10, comma 1, lettera c del TUIR):

  • L'assegno deve risultare da un provvedimento del giudice (sentenza di separazione, ordinanza del tribunale, accordo omologato) o da un accordo di negoziazione assistita
  • Deve essere un assegno periodico (mensile, tipicamente), non un versamento una tantum
  • Deve essere corrisposto all'ex coniuge, non ai figli
  • Non è deducibile la parte destinata esplicitamente al mantenimento dei figli

Quanto si risparmia: un assegno di 800€/mese = 9.600€/anno. Se il tuo reddito è nella fascia IRPEF al 35%, la deduzione ti fa risparmiare 9.600 × 35% = 3.360€/anno di tasse in meno. Un risparmio enorme che molti non sfruttano.

Assegno ai figli: MAI deducibile

L'assegno versato per il mantenimento dei figli — anche se disposto dallo stesso giudice nella stessa sentenza — non è deducibile per chi lo paga e non è tassabile per chi lo riceve.

Se la sentenza stabilisce un assegno "omnicomprensivo" (es. "1.500€/mese per coniuge e figli"), è fondamentale che il provvedimento del giudice distingua chiaramente la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli. Senza questa distinzione, l'Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l'intera deduzione.

Come funziona per chi riceve l'assegno

L'ex coniuge che riceve l'assegno deve dichiararlo come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera i del TUIR). In pratica:

  • L'assegno va indicato nel 730 (quadro C) o nel Modello Redditi PF
  • È soggetto a IRPEF progressiva + addizionali
  • Chi lo riceve ha diritto alle detrazioni per redditi assimilati

Eccezione: la quota per i figli non va dichiarata da nessuno.

Versamento una tantum: regole diverse

Se in sede di divorzio viene concordato un versamento in un'unica soluzione (es. 100.000€ una tantum in sostituzione dell'assegno periodico), questo importo non è deducibile per chi lo paga e non è tassabile per chi lo riceve.

È un punto critico nella negoziazione del divorzio: a volte conviene fiscalmente mantenere l'assegno periodico (deducibile) piuttosto che liquidare una tantum (non deducibile).

Assegno versato all'estero

Se l'ex coniuge risiede all'estero, l'assegno resta deducibile in Italia a patto che:

  • Il provvedimento del giudice sia riconosciuto in Italia
  • Il pagamento sia tracciabile (bonifico bancario)
  • Si conservi la documentazione del versamento

Casa coniugale: questione IMU

Un aspetto spesso trascurato: se il giudice assegna la casa coniugale all'ex coniuge con diritto di abitazione, l'IMU è a carico di chi ci vive (l'assegnatario), non del proprietario. Questo può avere un impatto significativo sulla tassazione complessiva della separazione.

Documentazione da conservare

  • Sentenza di separazione/divorzio con indicazione dell'importo dell'assegno
  • Ricevute dei bonifici mensili (tracciabilità del pagamento)
  • Accordo di negoziazione assistita (se non c'è sentenza)

Errore frequente: pagare l'assegno in contanti. Senza prova del pagamento (bonifico, assegno bancario), l'Agenzia delle Entrate può contestare la deduzione. Usa sempre il bonifico con causale chiara: "Assegno mantenimento ex coniuge — mese di [...]".

Come inserirlo nella dichiarazione

Chi paga l'assegno lo indica nel:

  • 730: Quadro E, Sezione II, rigo E22 (oneri deducibili)
  • Modello Redditi PF: Quadro RP, rigo RP22

Chi riceve l'assegno lo indica nel:

  • 730: Quadro C, rigo C6
  • Modello Redditi PF: Quadro RC

Il consiglio

La separazione ha implicazioni fiscali complesse che vanno oltre l'assegno: divisione del patrimonio, IMU sulla casa coniugale, detrazioni figli, assegno unico. Fatti assistere da un commercialista esperto in diritto di famiglia per ottimizzare la tua posizione fiscale.

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